Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 22/05/1986 (Rv. 446365 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE - IN GENERE - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ALL'EREDITÀ - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE - IN GENERE - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ALL'EREDITÀ - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dallo art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato. Pertanto, il curatore della eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto dell'eredità e istituire nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce effetto nei confronti dei contraddittori non sentiti. (V 2619/73, mass n 366097; (Conf 4433/85, mass n 441893; (Conf 885/77, mass n 384494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 781
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)