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Sez. 2, Sentenza n. 885 del 04/03/1977 (Rv. 384494 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CURATORE DELL'EREDITA GIACENTE - ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CONTRADDITTORI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384494-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CURATORE DELL'EREDITA GIACENTE - ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CONTRADDITTORI NECESSARI.*

Il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall'art 101 cod proc civ, deve essere applicato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato. Pertanto, il curatore della eredita giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredita ed istituire nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione e affetto da nullita e non produce effetto la pronuncia emessa dal pretore nei confronti dei contraddittori non sentiti. (V 2619/73, mass n 366097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 781

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)