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Sez. 2, Sentenza n. 14111 del 12/03/2015 Cc. (dep. 08/04/2015) Rv. 262960 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Condanna per evasione - Divieto di concessione degli arresti domiciliari - Disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Pena da irrogarsi non superiore a tre anni di reclusione - Esclusione della applicabilità della misura cautelare carceraria - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262960-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)