Sez. 6, Sentenza n. 31583 del 23/06/2016 Cc. (dep. 21/07/2016) Rv. 267681 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE | Convalida dell'arresto per uno dei delitti indicati dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen. - Applicabilità della custodia cautelare - Presupposti - Limite di tre anni di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2 - Bis, cod. proc. pen. - Operatività - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - IN GENERE
In tema di convalida dell'arresto per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza (nella specie, evasione dalla detenzione domiciliare), il giudice, ove ne ricorrano i presupposti e taluna delle esigenze cautelari, può disporre la misura della custodia cautelare in carcere solo se ritiene che all'esito del giudizio sarà irrogata una pena detentiva superiore ai tre anni, atteso che la deroga ai limiti di pena di cui agli artt. 274, comma primo, lett. c) e 280 cod. proc. pen., prevista dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., non può essere estesa anche al limite imposto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di un'interpretazione analogica in "malam partem".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)