diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2773 del 05/02/2009 (Rv. 606526 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Quota di società in accomandita semplice - Valore - Determinazione - Art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Società in regime semplificato - Inesistenza di bilancio o inventario - Riferimento allo stato patrimoniale - Ammissibilità - Esclusione - Valore complessivo dei beni e dei diritti al netto delle passività - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606526-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

In tema di imposta sulle successioni, e con riguardo alla determinazione della base imponibile per le quote di società non azionarie (nella specie, società in accomandita semplice) comprese nell'attivo ereditario, l'art. 16 del d.lgs. n. 346 del 1990 impone di fare riferimento al valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato o, in mancanza, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività; l'inequivoco tenore letterale di tale disposizione, escludendo la possibilità di fare riferimento alle risultanze di scritture contabili diverse da quelle indicate, comporta che, qualora non si sia proceduto alla redazione del bilancio, operando la società in regime di contabilità semplificata, trova applicazione la seconda parte della norma, non potendosi prendere in considerazione le risultanze di uno stato patrimoniale, il quale rappresenta solo una delle componenti del bilancio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)