Sez. 5, Sentenza n. 12422 del 28/05/2007 (Rv. 599793 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore - Determinazione - Criterio dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Carattere innivativo rispetto alla previgente disciplina - Esistenza di bilancio o inventario della società - Avviamento - Valore - Non includibilità nella valutazione delle azioni o quote - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta sulle successioni, e con riguardo al valore da assumere per la determinazione della base imponibile delle azioni non ammesse alla quotazione di borsa e delle quote di società non azionarie, comprese nell'attivo ereditario, l'art. 16 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, innovando rispetto alla previgente disciplina dettata dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ha stabilito la non includibilità, nella valutazione delle dette azioni o quote, dell'avviamento della società in presenza di (non contestata, rituale) redazione del bilancio o dell'inventario. Ciò in coerenza con l'indirizzo legislativo teso ad uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmenti rilevanti con quelli contabili della società, ed a trarre i primi dai secondi, salvo il potere dell'ufficio finanziario di contestare fondatamente quei dati privati e di provarne la non corrispondenza alla vera realtà contabile della società.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)