Sez. 5, Sentenza n. 6915 del 07/05/2003 (Rv. 562704 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Azioni non quotate in borsa e quote di società non azionarie - Determinazione del valore - Criteri - Disciplina ex art. 16, comma primo, lett. b), del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Interpretazione - Carattere innovativo rispetto al previgente art. 22 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Configurabilità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta sulle successioni, ai fini della determinazione del valore delle azioni di società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie, l'art. 16, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, fa riferimento - con disposizione di carattere innovativo rispetto alla disciplina previgente dettata dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che aveva riguardo alla "situazione patrimoniale della società" - al valore del "patrimonio netto" della società "risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti", e, solo in mancanza di bilancio o inventario, al "valore complessivo dei beni e dei diritti" appartenenti alla società, "al netto delle passività". Ne consegue che, quando vi è un bilancio approvato, l'amministrazione finanziaria è vincolata al valore del patrimonio netto da questo risultante e non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività - salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio, - potendo soltanto effettuare (assumendosene il relativo onere probatorio) una eventuale "attualizzazione" delle poste espresse nel bilancio medesimo, laddove queste ultime, in ragione di possibili mutamenti intervenuti nel lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del bilancio e la morte del socio, si rivelino inadeguate a rappresentare fedelmente il patrimonio attuale della società.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)