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Sez. U, Sentenza n. 7036 del 20/12/1982 (Rv. 424703 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - TRASFORMAZIONE DI UN LOCALE DELL'APPARTAMENTO ASSEGNATO DA USO ABITATIVO IN USO COMMERCIALE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA COOPERATIVA EDILIZIA REALIZZATRICE DEGLI ALLOGGI, CON RIGUARDO A TALE ABUSIVA UTILIZZAZIONE, SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA, DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DEL MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DI BENI CONDOMINIALI - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - PERMANENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424703-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - TRASFORMAZIONE DI UN LOCALE DELL'APPARTAMENTO ASSEGNATO DA USO ABITATIVO IN USO COMMERCIALE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA COOPERATIVA EDILIZIA REALIZZATRICE DEGLI ALLOGGI, CON RIGUARDO A TALE ABUSIVA UTILIZZAZIONE, SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA, DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DEL MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DI BENI CONDOMINIALI - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - PERMANENZA - LIMITI.*

In tema di alloggi economici e popolati realizzati da cooperativa edilizia con il concorso dello stato, la controversia promossa dalla cooperativa medesima nei confronti dell'assegnatario di un appartamento, dopo che questi abbia stipulato il mutuo edilizio individuale, per denunciare l'illegittima trasformazione di un locale di quell'appartamento, da uso abitativo in uso commerciale, mediante l'apertura di un ingresso nel muro perimetrale dello edificio condominiale, esula dalla cognizione delle commissioni di vigilanza, di cui al R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le attribuzioni delle suddette commissioni, con riguardo ad abusive utilizzazioni dello immobile assegnato, vengono meno dopo la stipulazione di detto mutuo, il quale segna l'acquisto della proprietà esclusiva delle singole porzioni da parte degli assegnatari (artt. 131 e 133 del citato decreto), mentre permangono solo nel caso in cui si controverta sull'utilizzazione di beni condominiali (art. 239 dello stesso decreto), in via diretta, e non come riflesso dell'uso da parte del singolo assegnatario della sua proprietà esclusiva. (V 2976/74, mass n 371420).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)