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Sez. L, Sentenza n. 4583 del 01/08/1984 (Rv. 436499 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - VALORE - ESCLUSIONE D'UNO O PIÙ ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE DALLA BASE DI COMPUTO DI UNA SPETTANZA CONTRATTUALE - FACOLTÀ DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA E INDIVIDUALE.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436499-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - VALORE - ESCLUSIONE D'UNO O PIÙ ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE DALLA BASE DI COMPUTO DI UNA SPETTANZA CONTRATTUALE - FACOLTÀ DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA E INDIVIDUALE.*

Il criterio dell'omnicomprensività della retribuzione non costituisce una regola generale dell'ordinamento, operante anche fuori dei casi in cui sia recepita da specifiche norme; ne consegue che l'autonomia collettiva e, nell'ambito di questa, l'autonomia individuale, ha la facoltà di escludere uno o più elementi della retribuzione globale dalla base di computo di una spettanza di fonte contrattuale. (V 5887/81, mass n 416639; (Conf 1081/84, mass n 433237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)