Sez. L, Sentenza n. 620 del 30/01/1985 (Rv. 438831 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONE ECCEDENTE L'ORARIO NORMALE CONTRATTUALMENTE STABILITO E AL DI SOTTO DEL LIMITE MASSIMO DI LEGGE - CARATTERE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI - RETRIBUZIONE RELATIVA - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ALTRI EMOLUMENTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONE ECCEDENTE L'ORARIO NORMALE CONTRATTUALMENTE STABILITO E AL DI SOTTO DEL LIMITE MASSIMO DI LEGGE - CARATTERE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI - RETRIBUZIONE RELATIVA - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ALTRI EMOLUMENTI.*
Perché la prestazione eccedente l'orario normale di lavoro contrattualmente stabilito, ancorché al di sotto del limite della durata massima della giornata lavorativa risultante dalla legge, possa configurarsi come ordinaria e correlativamente dar luogo a retribuzione a sua volta computabile ai fini della liquidazione di tutti quegli emolumenti che devono essere corrisposti sulla base della retribuzione ordinaria, non è sufficiente il mero fatto della continuità e dell'obbligatorietà della prestazione stessa, bensì occorre la sussistenza di un accordo sull'orario che lo prolunghi fino ad inglobarvi le ore prima eccedenti (salvo in ogni caso il limite legale massimo). (V 4583/84, mass n 436499; (V 1081/84, mass n 433237; (V 4306/80, mass n 408176).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)