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Sez. U, Sentenza n. 5887 del 07/11/1981 (Rv. 416639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - SPETTANZE DEL LAVORATORE TRAENTI ORIGINE E TITOLO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMMISURAZIONE AD ALCUNE COMPONENTI SOLTANTO DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - SPETTANZE DEL LAVORATORE TRAENTI ORIGINE E TITOLO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - COMMISURAZIONE AD ALCUNE COMPONENTI SOLTANTO DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE - LEGITTIMITÀ.*

Con riguardo alle spettanze del lavoratore, che trovino origine e titolo nella contrattazione collettiva (nella specie, integrazioni a carico del datore di lavoro dei trattamenti corrisposti dall'INAM e dalla cassa integrazione guadagni, previste dal C.C.n.L. 1 giugno 1974 per i dipendenti dell'industria alimentare), è legittima, quale espressione di autonomia negoziale, la commisurazione delle spettanze medesime ad alcune componenti soltanto della retribuzione globale, con esclusione di altre, atteso che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, quando questa debba essere presa a parametro per il calcolo di altri emolumenti, non integra una regola generale dell'ordinamento, operante anche all'infuori dei casi in cui sia recepita da specifiche norme. (V 3918/80, mass n 407808; (V 1656/80, mass n 402256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 01/06/1974 num. 15, Contr. Coll. 01/06/1974 num. 42, Contr. Coll. 01/06/1974 num. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)