Sez. U, Sentenza n. 3524 del 05/08/1977 (Rv. 387105 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI SICILIA - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO DEI SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - POTERE DI ORGANIZZAZIONE DEL BANCO - ESERCIZIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO PRETESA RELATIVE ALL'ESITO DI SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI SICILIA - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO DEI SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - POTERE DI ORGANIZZAZIONE DEL BANCO - ESERCIZIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO PRETESA RELATIVE ALL'ESITO DI SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il Banco di Sicilia e ente pubblico economico e, conseguentemente, i rapporti d'impiego dei suoi dipendenti sono disciplinati dal diritto privato e sono soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la controversia involga il potere di organizzazione dello ente stesso, potere che, essendo espressione di una funzione pubblica, non puo incidere che su interessi legittimi. Si ha Esercizio del potere di organizzazione quando siano emanati provvedimenti generali e astratti, relativi alla strutturazione e dislocazione degli uffici, oppure alla definizione dei ruoli e delle mansioni, non gia quando si sia in presenza di provvedimenti attuativi della precostituita regolamentazione del rapporto di impiego, anche con riferimento alla progressione nella carriera stessa, poiche in relazione a tale disciplina si configurano posizioni di diritto soggettivo, ovvero - qualora trattasi di giudizio di promovibilita non sindacabile - di interesse semplice (indagine, questa, che attiene al giudizio di merito e che non incide sulla giurisdizione) e che, come tali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto pretese, relative all'esito di scrutinio per merito comparativo, tra il Banco di Sicilia e un suo dipendente. (V 2359/76, mass n 381144; (V 3455/75, mass n 377624; (V 2326/75, mass n 376172; (V 2235/75, mass n 376033 e n 376032; (V 2163/75, mass n 375935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)