Sez. U, Sentenza n. 2235 del 05/06/1975 (Rv. 376033 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE SUL POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE INTERNA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIE SUL GENERICO POTERE DI DIREZIONE DELL'AZIENDA - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE SUL POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE INTERNA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIE SUL GENERICO POTERE DI DIREZIONE DELL'AZIENDA - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
In materia di rapporto di impiego dei dipendenti di enti pubblici economici, sussiste la giurisdizione amministrativa nel solo caso di Esercizio, da parte dell'ente, del suo potere di autorganizzazione interna e, cioe, del potere che si esplica mediante provvedimenti generali volti ad organizzare, in un regime giuridico che conferisce all'ente medesimo prerogative coordinate a quelle dello stato, gli uffici, i ruoli e le mansioni del personale. Invece, in presenza del generico potere di direzione dell'azienda, che compete all'ente come a qualsiasi imprenditore pubblico o privato, e nel cui Esercizio l'ente pubblico agisce in un rapporto di pariteticita rispetto ai propri dipendenti, non vi e spazio per la giurisdizione del giudice amministrativo, posto che, nei dipendenti dell'ente pubblico sono configurabili o meri interessi di fatto sottratti ad qualsiasi Sindacato giurisdizionale, ovvero diritti soggettivi sottoposti, in quanto tali, alla piena cognizione del giudice ordinario. (V 1523/73, mass n 364287; 1384/73, mass n 364044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)