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Sez. U, Sentenza n. 2326 del 12/06/1975 (Rv. 376172 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ATTI RELATIVI ALLA CARRIERA ED ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIPENDENTI - ESERCIZIO DEL POTERE D'ORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376172-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ATTI RELATIVI ALLA CARRIERA ED ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIPENDENTI - ESERCIZIO DEL POTERE D'ORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*

Gli Atti con i quali un ente pubblico economico provvede in concreto in ordine alla carriera ed all'assegnazione delle sedi e delle funzioni ai singoli dipendenti, non costituiscono Esercizio del potere organizzatorio spettante all'ente medesimo, in quanto tale potere, che e, peraltro, circoscritto nei limiti segnati dallo ordinamento a tutela di diritti soggettivi non riducibili dei lavoratori, attiene unicamente alla strutturazione ed alla dislocazione degli uffici, nonche alla definizione dei ruoli e delle mansioni per personale e si esplica mediante provvedimenti generali ed astratti (regolamenti) emanati dall'ente avvalendosi di un regime giuridico che gli conferisce poteri e prerogative coordinate a quelle dello stato. I suddetti Atti attengono, invece, al generico potere di direzione aziendale che spetta a qualsiasi imprenditore, dal quale l'ente pubblico economico non si distingue, essendogli riservata una posizione di assoluta parita con i propri dipendenti. Da tanto consegue che le controversie relative alla legittimita di tali Atti esulano dalla sfera della giurisdizione amministrativa, in quanto esse attengono o ad interessi di mero fatto sottratti a qualsiasi Sindacato giurisdizionale, ovvero a diritti soggettivi dei singoli dipendenti tutelabili dinanzi al giudice ordinario. (nella specie, sulla base di tali principi, la SC ha dichiarato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia nella quale un dipendente del Banco di Sicilia lamentava, sulla base del regolamento interno di tale ente, di non essere stato promosso al grado superiore). (Conf 1251/73, mass n 363824; 1620/69, mass n 340560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)