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Sez. 5, Sentenza n. 49016 del 19/06/2017 Ud. (dep. 25/10/2017) Rv. 271856 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Conversazioni registrate effettuate via "wathsapp" - Trascrizione da parte di uno degli interlocutori - Istanza di acquisizione di tali trascrizioni - Rigetto - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271856-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)