Sez. 2, Sentenza n. 50986 del 06/10/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 268730 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Conversazione telefonica - Registrazione ad opera di uno dei partecipi - Supporto magnetico - Prova documentale - Utilizzabilità - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la registrazione della conversazione tra presenti non è riconducibile alla nozione di intercettazione anche se operata dal soggetto partecipe su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)