Sez. 3, Sentenza n. 5787 del 17/03/2005 (Rv. 581204 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 cod. proc. civ. - Violazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendo applicarsi in via analogica il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. può essere proposta anche in grado di appello, e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente avanti al giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)