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Sez. 2, Sentenza n. 51273 del 10/11/2023 Cc. (dep. 21/12/2023) Rv. 285546 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285546-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)