Sez. 3, Sentenza n. 11393 del 17/11/1997 (Rv. 510017 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI | Nuove operazioni - Nozione - Violazione del divieto - Conseguenze - Inefficacia.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI
La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 cod. civ., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se compiuti sono inefficaci per carenza di potere (fattispecie concernente la stipulazione da parte dei liquidatori di due contratti di locazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2279
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)