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Sez. L, Sentenza n. 11652 del 04/12/1990 (Rv. 470034 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA - OBBLIGAZIONI DI MEZZI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - PROVA DELLA NON IMPUTABILITÀ DI DETTA VIOLAZIONE - ONERE DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470034-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA - OBBLIGAZIONI DI MEZZI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - OGGETTO - PROVA DELLA NON IMPUTABILITÀ DI DETTA VIOLAZIONE - ONERE DEL DEBITORE.*

Ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., nelle obbligazioni di mezzi, quando la prestazione del debitore non è mancata, grava sul creditore l'Onere di allegare (e provare), mediante eccezione in senso proprio soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e non proponibile per la prima volta in appello, la condotta colposa del debitore per violazione dell'Obbligo di diligenza, con la specificazione di quei profili d'inadeguatezza della prestazione resa, in cui si concreta il fatto dello inadempimento, salva per il debitore la possibilità di fornire la prova della non imputabilità della violazione predetta. (V 3476/89, mass n 463466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)