diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7604 del 19/08/1996 (Rv. 499224 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Non imputabilità dell'inadempimento al debitore - Onere probatorio - Elementi.
Stato
decisa il 1996-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499224-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

La disposizione di cui all'art. 1218 cod. civ. pone a carico del debitore l'onere della prova di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilità dell'inadempimento - la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione - deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)