Sez. L, Sentenza n. 16530 del 21/08/2004 (Rv. 577246 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Valutazione dell'obbligo di diligenza - Risarcimento dei danni - Colpa lieve - Sufficienza - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE
L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve. Compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che pur ritenendo accertato l'inadempimento del lavoratore - consistente nella omessa stampa delle fatture inserite nel sistema informatico - e sussistente il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno - impossibilità, per il datore di lavoro, di detrarre l'imposta sul valore aggiunto e assoggettamento a sanzione pecuniaria - aveva fatto discendere la non imputabilità dell'inadempimento, in difetto di prove specifiche che era onere del lavoratore fornire, dalla possibilità che aveva il datore di lavoro di controllare l'esecuzione della prestazione e dall'obbligo del lavoratore di uniformarsi alle direttive impartite da un professionista che collaborava nell'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)