Sez. U, Sentenza n. 15199 del 22/07/2016 (Rv. 640606 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Atto di apertura di procedimento disciplinare - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Esclusione - Fondamento - Nuova disciplina ex art. 36 della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l'introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l'impugnazione delle sentenze.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)