Sez. U, Sentenza n. 16884 del 05/07/2013 (Rv. 627076 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Atto di avvio del procedimento disciplinare - Impugnazione innanzi al giudice amministrativo - Esclusione - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
Oltre a non essere impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'atto di avvio del procedimento disciplinare a carico di un avvocato non risulta neppure soggetto ad impugnazione innanzi al giudice amministrativo, in ragione sia della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sia della necessità di salvaguardare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che, da un lato, vuole impugnabile innanzi al predetto C.N.F. unicamente il provvedimento emesso dal locale Consiglio dell'Ordine, nonché, dall'altro, assoggetta le decisioni di quest'ultimo al ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ex art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)