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Sez. U - , Sentenza n. 22358 del 26/09/2017 (Rv. 645466 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Delibera di esecuzione di sospensione cautelare - Impugnazione dinanzi al CNF - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645466-02

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell’art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in tema di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 7 cit., attesa l’incidenza di detta delibera sullo “status” dell’avvocato sospeso, senza che assuma rilevanza il carattere endo-procedimentale di essa, in quanto la necessità di una garanzia impugnatoria si correla, piuttosto, all’idoneità del provvedimento a colpire gli interessi in gioco.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)