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Sez. 6, Sentenza n. 21226 del 03/04/2013 Cc. (dep. 17/05/2013) Rv. 255676 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Opposizione alla richiesta di archiviazione - Opposizione relativa al solo profilo della fondatezza della notizia di reato - Diritto dell'opponente all'udienza camerale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255676-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa che deduce argomenti relativi esclusivamente alla fondatezza della notizia di reato non ha diritto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, attese sia la lettera della legge, sia ragioni logico-sistematiche desumibili dal fatto che la valutazione di ammissibilità prevista dall'art. 410 cod. proc. pen. dovrebbe in tal caso implicare un vaglio preliminare sulla manifesta infondatezza dell'accusa, a sua volta sindacabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)