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Sez. 6, Sentenza n. 19039 del 14/01/2003 Cc. (dep. 23/04/2003) Rv. 225248 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Persona offesa - Opposizione all'archiviazione - Mancata indicazione delle investigazioni suppletive - Condizione sufficiente per l'esercizio del potere interdittivo da parte del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225248-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Nell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., l'omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l'inammissibilità. Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice e nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell'art. 409 comma 2 cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall'art. 410 cod. proc. pen. Resta fermo, tuttavia, l'uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l'infondatezza della notizia di reato. (v. Corte cost., sent. n. 95 del 1997).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)