Sez. 3, Sentenza n. 12749 del 17/11/1999 (Rv. 531220 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice di questa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, sono modificabili e revocabili dallo stesso giudice ex art. 487 cod. proc. civ., sicché non avendo carattere di decisione irretrattabile sulla competenza non sono impugnabili con l'istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)