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Sez. 3, Sentenza n. 12970 del 29/09/2000 (Rv. 540641 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Revoca - Provvedimento ordinatorio - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. o ex art. 42 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540641-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo - precedentemente disposta ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. - appartiene al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 cod. proc. civ.. La relativa pronuncia, revocabile o modificabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, è opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., non è soggetta a regolamento di competenza, né, in difetto del carattere della decisorietà, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)