Sez. 3, Sentenza n. 9296 del 03/09/1999 (Rv. 529621 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Rigetto dell'istanza - Ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione o 42 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'opposizione di diniego di sospensione della procedura esecutiva sia ai sensi sia dell'art. 111 Costituzione, sia dell'art. 42 cod.proc.civ. perché non ha carattere decisorio, bensì procedimentale; non è emanato nell' ambito di un giudizio di cognizione; è di contenuto negativo, mentre l'art. 295 cod. proc. civ. prevede il rimedio del regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento concessivo di sospensione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)