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Sez. U, Sentenza n. 9342 del 22/09/1997 (Rv. 508159 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Norme sulle distanze in tema di apertura di luci o vedute - Diritto soggettivo del privato - Configurabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Idoneità di tali norme a costituire direttiva per la p.a nella formazione dei piani di zona - Irrilevanza - Modificazione della situazione soggettiva del privato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508159-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In materia di apertura di luci o vedute, le norme sulle distanze legali attribuiscono al privato una posizione di diritto soggettivo, sul quale, in mancanza di una espressa previsione di legge, non possono incidere atti della pubblica amministrazione come le concessioni edilizie; ne deriva che la controversia nascente dal mancato rispetto di tali norme rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, senza che in contrario assuma rilievo l'idoneità delle stesse norme a costituire per la pubblica amministrazione direttive nella formazione dei piani di zona, cui devono conformarsi le suddette concessioni edilizie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)