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Sez. U, Sentenza n. 1563 del 08/03/1986 (Rv. 444939 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444939-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Nella controversia fra privati, proprietari di fondi vicini, circa l'osservanza delle norme, legislative o regolamentari, disciplinanti l'attività edilizia, ivi incluse quelle dettate dal codice civile in tema di distanze fra costruzioni, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche quando venga in discussione la validità della licenza o concessione, in base alla quale sia stata realizzata l'opera contestata, poiché, pure in tale ipotesi, la controversia medesima riguarda diritti soggettivi, senza investire il rapporto con la pubblica amministrazione, mentre l'indagine sulla legittimità di quel provvedimento, al limitato fine della tutela di detti diritti, non esula dalle attribuzioni del medesimo giudice ordinario. (V 4112/83, mass n 429065; (V 148/79, mass n 396214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)