Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 05/08/1997 (Rv. 506442 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Indicazione dell'ammontare del credito nel provvedimento di sequestro - Necessità - Esclusione - Esistenza di tale indicazione nel provvedimento - Conseguenze.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
Gli artt. 2901 cod. civ. e 671 cod. proc. civ. non prescrivono che il provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata (anche se un eccesso nella attuazione del sequestro medesimo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 cod. proc. civ.), ma, ove il provvedimento cautelare contenga tale indicazione, l'attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. art. 2839, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)