Sez. 2, Sentenza n. 10774 del 14/10/1991 (Rv. 474196 - 01)
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - In genere | Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione.
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - In genere
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)