Sez. L, Sentenza n. 7823 del 19/07/1995 (Rv. 493331 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Soccombenza del creditore con riguardo alla rivalutazione - Onere di appello specifico - Sussistenza - Presupposti - Rigetto della domanda di rivalutazione od omessa pronuncia sulla medesima - Equipollenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. rappresenta un capo di sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato; conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, restando inibito al giudice del gravame di attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)