Sez. L, Sentenza n. 1925 del 25/02/1994 (Rv. 485453 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Statuizione del giudice - Capo della sentenza suscettibile di autonomo passaggio in giudicato - Configurabilità - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
Nelle controversie relative a crediti di lavoro (o, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale, previdenziali) la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato; conseguentemente il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia pronunciato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione, sia che abbia omesso di pronunciare sulla domanda stessa, proposta oppur non in termini espliciti, in quanto, in mancanza della detta impugnazione, il giudice di secondo grado non può attribuire né di ufficio, né su istanza dell'interessato, la rivalutazione monetaria. Ne consegue che il creditore il quale, pur vittorioso in primo grado non abbia ivi ottenuto la rivalutazione del suo credito ed abbia poi omesso di impugnare tale capo della decisione, è privo di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che abbia dichiarato inammissibile l'appello della controparte, atteso che anche una reiezione per motivi di merito e non di mero rito non comporterebbe la possibilità per il giudice del gravame di attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dello intervenuto giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)