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Sez. L, Sentenza n. 3532 del 06/04/1998 (Rv. 514265 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Statuizione del giudice - Capo della sentenza suscettibile di autonomo passaggio in giudicato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514265-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nelle controversie relative a crediti di lavoro (o, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Cost., anche in quelle relative a crediti previdenziali) la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, con la conseguenza che il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente in via principale o incidentale tale capo sfavorevole sia che il giudice di primo grado abbia pronunziato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione sia che abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppur no in termini espliciti, in quanto in mancanza della detta impugnazione il giudice di secondo grado non puo né di ufficio né su istanza dell'interessato attribuire la rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)