Sez. 1, Sentenza n. 19234 del 22/12/2015 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 266692 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Reati per cui opera la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Obbligo di indicare le ragioni per cui si ritiene inidonea l'applicazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)