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Sez. 3, Sentenza n. 33037 del 15/07/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264190 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Reati di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - Tempo trascorso dalla commissione del fatto - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264190-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria; tuttavia, il giudice è tenuto a valutare se tale presunzione non possa essere vinta propria dal distacco temporale intervenuto dai fatti laddove lo stesso, per la sua significativa durata e per la combinazione con altri fattori soggettivi ed oggettivi, possa dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari. (Fattispecie relativa ai reati di cui agli artt. 416, 600-bis comma primo, 609-bis e 609-quater cod. pen., commessi nel 2006 e nei primi mesi del 2007).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)