Sez. 1, Sentenza n. 21377 del 01/04/2003 Cc. (dep. 15/05/2003) Rv. 224521 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di benefici penitenziari presentata da condannato al quale sia stata applicata una misura di sicurezza - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, non è di per sè ostativo all'ammissione a misura alternativa alla detenzione la circostanza che l'esecuzione della pena debba essere seguita da misura di sicurezza, anche detentiva, o questa sia già in corso, in quanto, in ogni caso, opera il principio di priorità dell'esecuzione della pena - anche se scontata in regime alternativo - con eventuale sospensione della misura già in atto, salva la valutazione del giudizio di pericolosità sotteso all'applicazione della misura di sicurezza ai fini dell'ammissione alla misura alternativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 211 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 211 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 212 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 212 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)