Sez. 1, Sentenza n. 37797 del 23/09/2003 Cc. (dep. 03/10/2003) Rv. 225998 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione domiciliare concessa a persona sottoposta a sorveglianza speciale - Sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione - Necessità - Adozione con provvedimento del questore - Legittimità - Ragione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Qualora sia concessa la detenzione domiciliare a persona sottoposta a sorveglianza speciale di p.s., l'esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa per tutto il periodo di durata di quella alternativa alla detenzione e riprende legittimamente a decorrere - senza che, al termine di questo, occorra una nuova valutazione di pericolosità sociale - in forza di provvedimento del questore, che, essendo meramente ricognitivo del fatto sopravvenuto, non determina alcuna invasione di attribuzioni dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 13 Cost., né una situazione deteriore rispetto a quella prevista dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956, che affida al giudice il potere di disporre la sospensione di efficacia della misura di prevenzione. (V. Corte cost., 21 maggio 1975 n. 113).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)