Sez. 1, Sentenza n. 28588 del 22/06/2004 Cc. (dep. 25/06/2004) Rv. 228735 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanze di misure alternative dichiarate inammissibili "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza per ritenuta incompatibilità con concomitante misura di cautela personale a carico del condannato - Legittimità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con il quale il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibili "de plano" le istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà presentate dal condannato, a causa del concomitante suo stato di custodia cautelare, in quanto quest'ultimo non è, di per sè, ostativo alla concessione delle predette misure alternative e, conseguentemente, le istanze vanno esaminate nel merito dall'organo collegiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)