Sez. 2, Sentenza n. 285 del 24/01/1966 (Rv. 320552 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - SCELTA DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - SCELTA DEL CONSULENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico -art.61 cod proc.civ., 13 e 22, comma II disp.Att.- hanno scopo semplicemente direttivo. L'art.61 del cod. di proc. civ., secondo cui il giudice puo farsi assistere da uno o piu consulenti di particolare Competenza tecnica, va inteso nel senso che la scelta deve essere fatta non in base ad una semplice Competenza generica, ma in base ad una Competenza specifica tecnicamente qualificata. Il relativo apprezzamento e riservato, peraltro, alla discrezionalita del giudice competente a nominare il consulente e si sottrae, pertanto, al Sindacato della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)