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Sez. L, Sentenza n. 2005 del 27/03/1984 (Rv. 434074 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NOMINA DI UN ESPERTO DI MEDICINA LEGALE NON SPECIALIZZATO RELATIVAMENTE ALLE INFERMITÀ DENUNCIATE DALL'ASSICURATO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - COLLABORAZIONE DI ALTRI SPECIALISTI RICHIESTA DALL'ESPERTO NOMINATO DAL GIUDICE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434074-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NOMINA DI UN ESPERTO DI MEDICINA LEGALE NON SPECIALIZZATO RELATIVAMENTE ALLE INFERMITÀ DENUNCIATE DALL'ASSICURATO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - COLLABORAZIONE DI ALTRI SPECIALISTI RICHIESTA DALL'ESPERTO NOMINATO DAL GIUDICE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Le norme relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive, essendo tale scelta riservata - anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza del consulente e la Competenza qualificata del medesimo - allo apprezzamento discrezionale del giudice del merito. Pertanto, in una controversia in tema d'Invalidità pensionabile, la nomina a consulente di un esperto di medicina legale, il quale non sia anche specialista per l'accertamento e la valutazione delle infermità denunciate dall'assicurato, non è sindacabile in Sede di legittimità, né in tal caso - non sussistendo, in presenza di plurime infermità, l'Obbligo di nominare un collegio di altrettanti specialisti - dà luogo ad irritualità della consulenza il fatto che l'esperto nominato dal giudice si sia avvalso, per il migliore espletamento dei suoi compiti, della collaborazione di altri specialisti, sempreché le indagini dei medesimi siano richiamate nella relazione peritale e fatte proprie dal consulente d'ufficio. (V 3091/82, mass n 421024; (V 412/82, mass n 418120; (V 2359/77, mass n 386068; (V 285/66, mass n 320552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)