Sez. 6, Sentenza n. 25168 del 16/04/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240572 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. - Emolumenti retributivi ed assegni alimentari spettanti a pubblici dipendenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di concussione e corruzione in atti giudiziari.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della P.A. di appartenenza, deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi e assegni retributivi di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - con il solo limite della sequestrabilità degli stipendi in misura non eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute - stante la riconducibilità degli emolumenti retributivi (nella misura di 4/5) e degli assegni di carattere alimentare (per l'intero) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di giacenze e sopravvenienze di conto corrente postale intestato a persona imputata di reati di concussione e corruzione in atti giudiziari).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)