Sez. 2, Sentenza n. 15795 del 10/02/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263234 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. - Trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto - nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 della Costituzione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa ai danni dello Stato per l'erogazione pluriennale di somme a titolo di indennità di accompagnamento).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 quater, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)