Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 18/11/2014 Cc. (dep. 06/03/2015) Rv. 263290 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti - Ammissibilità - Limiti.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (In motivazione la Corte ha precisato che gli emolumenti retributivi nella misura di quattro quinti e gli assegni di carattere alimentare per l'intero sono riconducibili all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)