diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 17576 del 14/01/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228175 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio di impugnazione - Valutazione sulla complessità del dibattimento - Necessità della rinnovazione dell'istruttoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228175-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In materia di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, l'art. 304 comma secondo cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di impugnazione e in questo caso la valutazione sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)