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Sez. 6, Sentenza n. 30181 del 04/06/2013 Cc. (dep. 12/07/2013) Rv. 255611 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine per la proposizione - Effettiva conoscenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255611-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta a conoscenza effettiva e completa dell'interessato, nei suoi termini fattuali e giuridici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi conosciuta una causa di ricusazione di un magistrato, derivante da affermazioni contenute in una sua precedente sentenza, sol perché il ricusante aveva commentato quella pronuncia sulla stampa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)