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Sez. U, Sentenza n. 1689 del 24/03/1981 (Rv. 412358 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - REQUISITI - CONCRETO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412358-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - REQUISITI - CONCRETO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego con ente pubblico non economico, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, il requisito del concreto inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica del datore di lavoro non postula il riscontro di un formale atto di nomina, o di altro documento equipollente, atteso che la volonta dell'ente medesimo, diretta ad operare tale inserimento, puo evincersi anche da fatti e comportamenti inequivoci, come quando le prestazioni del lavoratore siano state effettivamente date e ricevute, in regime di subordinazione, in quell'ambito organizzativo. (V 1352/80, mass n 404880).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)